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Ordine dei
Farmacisti della provincia di Mantova |
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Il Regolamento delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali e Regionali |
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ART. 2
Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti e' liberamente
effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi
farmacia aperta al pubblico.
La dispensazione dei medicinali agli assistiti e' riservata
esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico, ai
sensi e nei limiti della legislazione vigente. Le farmacie erogano,
altresi', prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti
sanitari, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti previsti
dai livelli di assistenza.
Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previste dal D.L.vo
n. 502/92, art. 8, comma 2, lett. e) modalita' differenziate di
erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le
relative condizioni economiche. In particolare, le Regioni, nell'ambito
degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie
aperte al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi:
ART. 3
Le farmacie erogano l'assistenza su presentazione della ricetta medica,
redatta sugli appositi moduli validi per il S.S.N. nei limiti previsti
dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci.
Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono
essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta
e riportate sulla stessa.
ART. 4
Per i medicinali l'Ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo
del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione
alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di
legge.
Ai fini della liquidazione, la farmacia e' tenuta alla presentazione
della ricetta corredata dalla documentazione, bollino, fustellato, etc.
comprovante l'avvenuta consegna all'assistito o, a seconda dei casi
previsti dalla normativa o dalle modalità concordate a livello
regionale, di altra documentazione.
La ricetta redatta a cura del medico e' spedibile dalla farmacia, quando
risultino in essa i seguenti elementi:
ART. 5
La ricetta può contenere la prescrizione di medicinali, ovvero prodotti
dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari entro i
limiti quali quantitativi e le modalita' stabilite dal comma 1 dell'art.
3.
ART. 6
Qualora il farmacista spedisca una ricetta recante la prescrizione di
medicinale che risulti mancante della indicazione del dosaggio oppure
della forma farmaceutica, dovra' riportare sulla ricetta stessa apposita
annotazione. Quanto disposto dal presente comma non può essere applicato
per quelle ricette contenenti medicinali per i quali una specifica
normativa renda obbligatorio, ai fini della validità della ricetta,
l'indicazione da parte del medico di determinati elementi.
Qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di
distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista il
farmacista puo' consegnare altro medicinale di uguale composizione e
forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo
uguale o inferiore per il Servizio Sanitario Nazionale.
Nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna altro
medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica.
Ai fini del rimborso nelle evenienze di cui ai precedenti commi 2 e 3 il
farmacista annotera' sulla ricetta le circostanze della modifica nella
spedizione.
I casi non sufficientemente motivati di ricorso alle norme di cui ai
commi 2 e 3 saranno sottoposti all'esame della Commissione di cui
all'art. 10.
ART. 7
La farmacia appone sulle ricette che spedisce, la data e il proprio
timbro dal quale siano rilevabili l'ubicazione ed il numero distintivo
della farmacia stessa.
La farmacia, inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, della legge 11
luglio 1977 n. 395 e successive norme di legge, applica sulle ricette il
bollino a lettura ottica staccato dalla confezione consegnata, ovvero
quant'altro eventualmente previsto secondo le modalita' concordate a
livello regionale ai sensi del comma 2, art. 4 del presente accordo che
costituiscono di per se' tariffazione delle specialita' medicinali.
Tali adempimenti debbono essere eseguiti all'atto della spedizione della
ricetta e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione.
Le ricette eventualmente mancanti del bollino verranno sottoposte
all'esame della Commissione di cui all'art. 10.
In caso di un eventuale mancato ritiro di parte dei prodotti prescritti,
la farmacia e' tenuta a riportare sulla ricetta idonea indicazione anche
depennando quanto non consegnato.
ART. 8
Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e il relativo
documento contabile secondo le modalita' concordate a livello regionale
entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione. La
consegna delle ricette, unitamente al documento contabile di cui al
presente comma, oltre il termine stabilito comporta un ritardo nel
pagamento entro tempi da concordare a livello regionale.
A decorrere dal 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente
accordo, le farmacie consegneranno entro il mese successivo a quello di
spedizione per il tramite di Federfarma le farmacie private aderenti, le
farmacie pubbliche per il tramite della loro Associazione, direttamente
le farmacie non aderenti un idoneo supporto informatico contenente i
dati rilevati con penna ottica dal fustello al fine di consentire alla
Parte pubblica il tempestivo utilizzo. In sede di accordi regionali potr
a' essere concordata la fornitura di ulteriori dati.
Il documento contabile deve essere sottoscritto dal legale
rappresentante della farmacia che ne assume completa responsabilita'. Le
ricette intestate ad assistiti provenienti da altre Regioni devono
essere raggruppate separatamente per consentire la compensazione della
mobilità sanitaria interregionale ai sensi dell'art. 12, comma 3,
lettera b) del D.L.vo n. 502/92 così come modificato dal D.L.vo n.
517/93.
E' riconosciuto alle farmacie la corresponsione di un acconto, da
richiedersi entro il giorno 5 del mese di gennaio di ciascun anno con la
presentazione del documento contabile di cui al comma 1, nella misura
pari al 50% di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal S.S.N. a
fronte delle ricette spedite nell'anno precedente. L'effettivo pagamento
dell'importo cosi' determinato va effettuato di norma entro il 28
febbraio e comunque entro il I trimestre dell'anno in corso. In sede di
contabilizzazione delle competenze relative al mese di dicembre viene
effettuato il conguaglio dell'importo erogato a titolo di acconto. I
singoli accordi regionali possono definire modalita' diverse di
erogazione dell'acconto.
I tempi per la liquidazione delle competenze dovute alle farmacie sono
individuati secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera c)
del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni. In ogni caso il
termine ultimo per l'effettiva corresponsione dell'importo relativo alle
ricette spedite il mese precedente, sulla base del documento contabile
di cui al comma 1, e' comunque fissato nell'ultimo giorno di ciascun
mese. Gli accordi regionali dovranno tener conto di quanto stabilito
dall'art. 8, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 502/92 e successive
modificazioni laddove, superato il termine fissato per il pagamento del
dovuto alle farmacie, non potranno essere riconosciuti interessi
superiori a quelli legali. L'acconto di cui al precedente comma 4
costituisce anticipazione del corrispettivo dovuto alla farmacia come
sorte capitale.
Gli accordi regionali possono prevedere la facolta' del creditore di
avvalersi di istituti finanziari o di credito per l'incasso delle
proprie competenze nei confronti dell'ente erogatore.
Qualora a seguito di controlli effettuati si rendesse necessario
procedere ad operazioni di accredito o di addebito, le stesse saranno
comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale contenzioso e
dalle stesse contabilizzate sulle competenze maturate, nel mese
successivo a quello della comunicazione.
ART. 9
Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione
dell'assistenza sanitaria nel settore farmaceutico, i farmacisti
accreditati dalle Aziende U.S.L., hanno facolta' di prendere visione,
presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia.
Le operazioni di cui al precedente comma potranno essere differite, a
richiesta del farmacista ad altro orario, compreso quello della chiusura
diurna della farmacia stessa.
Le ricette eventualmente non conservate in farmacia dovranno essere
messe a disposizione dei funzionari incaricati nel piu' breve tempo
possibile e comunque non oltre le 24 ore. I1 farmacista e' inoltre tenuto
a comunicare alla Azienda di competenza il luogo di giacenza delle
ricette eventualmente non conservate in farmacia.
Le rilevate inosservanze convenzionali dovranno essere comunicate al
titolare della farmacia a cura della Azienda entro 30 giorni.
La farmacia ha diritto a produrre le proprie controdeduzioni,
chiarimenti e spiegazioni per iscritto, entro venti giorni dalla data di
ricezione della contestazione scritta.
Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni forniti non siano ritenuti
esaustivi, l'Azienda U.S.L. puo' chiedere il deferimento della farmacia
con le procedure di cui all'art. 10.
ART. 10
Presso ogni Azienda o Consorzio tra Aziende costituite nell'ambito della
stessa provincia e' istituita una Commissione Farmaceutica così composta:
ART. 11
Presso ogni Regione Assessorato alla Sanita' e' istituita la Commissione
Farmaceutica Regionale con le funzioni di:
a) risolvere le difformita' interpretative che possono insorgere in
ordine all'applicazione del presente accordo;
b) formulare proposte per quanto concerne gli indirizzi ed il
coordinamento dell'assistenza farmaceutica regionale;
c) individuare i temi per l'aggiornamento professionale della categoria.
La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta
Regionale e' cosi' composta:
a - Assessorato alla Sanità, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b - tre farmacisti dipendenti designati dalla Regione di cui uno del
servizio farmaceutico regionale;
c - quattro titolari di farmacia di cui uno rurale designati dalla
Federfarma e, nelle regioni ove esistano farmacie pubbliche, nel numero
di tre designati da Federfarma e di uno da Fiamclaf/Pubblifarm.
Allorche' la Commissione si riunisce per esaminare i provvedimenti di cui
all'art. 10, comma 16, adottati dalla Commissione Aziendale, la sua
composizione prevede, oltre ai componenti di cui alle lettere a) e b)
del presente articolo, 4 titolari di farmacia privata designati dalla
Federfarma, di cui 1 rurale, sostituiti da 4 farmacisti designati da
Fiamclaf/Pubblifarm allorche' il caso sottoposto alla suddetta
Commissione riguardi una farmacia pubblica.
La funzione di segreteria e' assicurata dal Servizio Farmaceutico
Regionale.
Per quanto riguarda le competenze di cui alle lettere a), b) e c) di cui
al comma 1 del presente articolo, la Commissione e' convocata dal
Presidente almeno 3 volte 1'anno e, comunque, tutte le volte che gli
venga fatta richiesta da almeno 3 componenti.
Le decisioni della Commissione hanno carattere definitivo.
Le decisioni adottate dalla Commissione vengono comunicate all'azienda
che le notifichera' alla farmacia interessata e alla commissione di cui
all'art. 10 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Commissione dura in carica per il periodo di validita' del presente
accordo e i suoi componenti sono sostituibili in ogni momento su
richiesta motivata dalla parte che li ha designati.
ART. 12
Le riunioni delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali e Regionali sono
valide quando sia presente la maggioranza dei componenti effettivi.
Le suddette Commissioni deliberano a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
Per tutto quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni, le parti
lo rinviano ad apposito regolamento che fa parte integrante del presente
accordo.
ART. 13
Con decreto del Ministro della Sanita' e' istituto nell'ambito del
Servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario
Nazionale, un'Osservatorio Consultivo Permanente che ha il compito:
ART. 14
La riscossione delle quote sindacali per la Federfarma e per le
Organizzazioni Sindacali territoriali ad essa aderenti avviene su delega
del titolare di farmacia rilasciata alla Azienda U.S.L., con versamento
in c/c intestato ai tesorieri dei suddetti sindacati per mezzo della
banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
Le farmacie pubbliche, con atto deliberativo di adesione alla FIAMCLAF o
PUBBLIFARM, delegano le Aziende U.S.S.L. a trattenere e a versare alle
predette federazioni, quale quota sindacale, il contributo associativo
stabilito dalle stesse organizzazioni.
ART. 15
Alle spese per il funzionamento delle Commissioni previste dal presente
accordo, per il finanziamento di corsi di aggiornamento e di
qualificazione professionale ovvero di altri servizi che Federfarma,
Fiamclaf e Pubblifarm - ciascuno per la parte di competenza - intendano
attivare congiuntamente o disgiuntamente in favore delle farmacie
rispettivamente loro associate nonche' per la realizzazione di studi,
indagini, accertamenti e quanto altro necessario per l'attuazione ed il
rinnovo del presente accordo, si provvede per la parte di competenza
delle farmacie, mediante una ritenuta dello 0,02% posta a carico delle
farmacie, sull'ammontare lordo della spesa farmaceutica meno lo sconto
di legge relativa all'assistenza diretta, contabilizzata ai sensi
dell'art. 8.
Ciascuna Azienda U.S.L. provvederà a contabilizzare lo 0,02% di
competenza delle farmacie private separatamente da quello delle farmacie
pubbliche e verserà contestualmente al pagamento delle spettanze alle
farmacie dette somme, unitamente all'elenco delle farmacie cui le
medesime si riferiscono, per le farmacie private, su uno specifico fondo
nazionale, gestito dalla Federfarma, e per le farmacie pubbliche
direttamente alle loro Associazioni firmatarie.
ART. 16
Nel settore dell'assistenza farmaceutica e' prestazione indispensabile ai
sensi della legge n. 146/90, art. 2, comma 2, l'erogazione, secondo le
procedure e le norme previste dal presente accordo, dei medicinali
compresi nella fascia A inseriti in un elenco di principi attivi che sar
a' concordato negli accordi a livello regionale.
L'azione dei titolari di farmacia di richiedere il diretto pagamento
agli assistiti di medicinali inclusi nel Prontuario Terapeutico e loro
prescritti sull'apposito modulo-ricetta e' esercitato, ai sensi del comma
5 del citato art. 2 della legge n. 146/90, con preavviso minimo di 10
giorni per i motivi indicati nel comma stesso tra cui lo svolgimento da
parte delle Amministrazioni competenti Regioni e Governo di eventuali
tentativi di composizione della azione. I soggetti che promuovono
predetta azione, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata
dell'azione medesima.
I titolari di farmacia che si astengano dall'erogazione del Servizio
Farmaceutico convenzionato in violazione delle norme del presente
articolo sono deferiti alla Commissione di cui all'art. 10 che adottera'
le sanzioni previste secondo le procedure stabilite in detto articolo.
Le OO.SS. si impegnano a non effettuare la citata azione dei titolari di
farmacia:
a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali.
La spedizione delle ricette agli assistiti del S.S.N. dietro pagamento
diretto da parte degli stessi del relativo onere avverra' secondo le
seguenti modalita':
ART. 17
Le farmacie nello svolgimento della funzione di servizio pubblico
sociale ed essenziale loro affidata dalla legge, e le loro
organizzazioni sindacali, oltre a quanto gia' espressamente previsto dal
precedente art. 2 partecipano e collaborano ai programmi di medicina
preventiva, di informazione e di educazione sanitaria indetti dalla
Regione e dalle Aziende, con particolare riferimento al settore
dell'assistenza farmaceutica.
Le farmacie e le organizzazioni sindacali locali operano in stretto
contatto e collaborano con le Aziende e le Regioni di cui al comma 1, al
fine di realizzare i seguenti obiettivi:
a) diffusione capillare dell'informazione e della documentazione sul
farmaco, sull'attivita', indicazioni e controindicazioni dei farmaci in
generale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della
legge n. 833 del 1978;
b) indicazioni o;adeguate ed attinenti) agli assistiti sull'uso specifico
dei farmaci prescritti e somministrati;
c) partecipazione a gruppi di lavoro ed a equipe
per la realizzazione dei programmi di informazione ed educazione
sanitaria;
d) partecipazione e collaborazione ad iniziative di aggiornamento
professionale indette dalla Regione;
e) collaborazione per l'acquisizione di dati ed elementi ritenuti
necessari all'indagine epidemiologica e statistica, alla formulazione
dei programmi e degli interventi di medicina preventiva e curativa;
f) disponibilita' alla prestazione della propria opera e attivita'
professionale, su richiesta della Regione o dell'Azienda, presso i
servizi pubblici del territorio;
g) predisposizione di un sistema di segnalazione immediata alla utenza
di comunicazioni concernenti i servizi urgenti di guardia medica e
farmaceutica in zona;
h) collaborazione ad iniziative di educazione alimentare inerenti la
dietetica infantile e senile, di corretti regimi alimentari degli
adulti, la dietoterapia, la idroterapia, le conseguenze di alcoolismo e
tabagismo;
i) vigilanza in ogni caso in cui si possono presumere tentativi di
induzione all'uso delle droghe e sostanze comunque nocive.
Le predette forme di collaborazione debbono essere regolamentate negli
accordi regionali.
A decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del D.P.R. che
rende esecutivo il presente accordo per gli adempimenti extra
professionali posti a carico delle farmacie, le Aziende U.S.L.
verseranno all' ENPAF, a titolo di contributo a favore dei titolari di
farmacia privata, un importo pari allo 0,15% della spesa sostenuta
nell'anno 1986 dal S.S.N. per l'erogazione delle prestazioni
farmaceutiche in forma diretta ai sensi del presente accordo. Detto
importo e' destinato ai titolari di farmacia in quota pro-capite. Il
suddetto contributo viene altresi' corrisposto dalle Aziende alle
farmacie pubbliche che d'intesa con le loro Organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo, individuano programmi di utilizzo.
Il contributo di cui al comma 4 e' versato al1'ENPAF e alle farmacie
pubbliche trimestralmente e comunque entro il mese successivo a ciascun
trimestre solare.
ART. 18
Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31.12.1997.
NORME FINALI
Le parti convengono, che nelle more della definizione degli accordi
regionali di cui al presente accordo, le modalità di presentazione delle
ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi sono disciplinati
dalle norme contenute nell'art. 9 del D.P.R. 21. 2. 1989 n. 94.
Al fine di evitare soluzioni di continuita' della disciplina del presente
Accordo regolante il servizio farmaceutico convenzionato, i relativi
effetti si intendono, comunque, prorogati oltre la data di scadenza fino
alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo.
NORMA TRANSITORIA
Sino all'entrata in vigore delle disposizioni del presente accordo i
rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie restano
disciplinati dall'accordo di cui al D.P.R. 21.2.1989 n. 94.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.1
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo chiedono al
Ministro della Sanita', qualora adotti i provvedimenti amministrativi di
variazione degli elementi dell'autorizzazione all'ammissione in
commercio di medicinali prescrivibili a carico del S.S.N., di
autorizzare le farmacie a continuare ad esitare i predetti medicinali
nelle confezioni precedenti alla variazione fino ad esaurimento delle
scorte, purche' a cio' non ostino motivi di salute pubblica esplicitamente
richiamati nel relativo provvedimento ministeriale.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.2
La Federfarma in relazione al disposto di cui all'art. 8, 2° comma, del
presente accordo, si impegna a fornire all'autorita' regionale
competente, per il tramite delle proprie organizzazioni territoriali,
l'elenco delle farmacie informatizzate in grado di trasmettere, alla
data di entrata in vigore del presente accordo, il dischetto contenente
i dati rilevati con penna ottica, relativamente al fustello del
medicinale spedito.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.3
La Federfarrna dichiara la propria disponibilita' a fornire la forma
gratuita, alla data di entrata in vigore del presente accordo, la
propria banca dati con i relativi aggiornamenti alle Commissioni
aziendali di cui all'art. 10 del presente accordo con l'obiettivo comune
con la rappresentanza regionale di consentire ai suddetti organismi di
acquisire dati e informazioni in tempi reali, e soprattutto omogenei ed
uniformi sul territorio nazionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.4
In relazione all'art. 14 la Federfarma precisa che, per assicurare la
continuità della riscossione delle quote sindacali, restano valide le
deleghe dei titolari di farmacia gia' rilasciate. Salvo espressa
comunicazione contraria da inviarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore
del presente accordo, le farmacie private rappresentate dalla Federfarma
delegano le A.S.L. a trattenere e a versare alla predetta Federazione ed
alle Organizzazioni sindacali territoriali ad essa aderenti le attuali
quote sindacali determinate nell'attuale misura percentuale dell'importo
lordo delle ricette spedite, esposto nella distinta contabile
riepilogativa.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.5
La FIAMCLAF e la PUBBLIFARM in relazione a quanto previsto dall'art. 4,
comma 6 e dall'art. 7, comma 4, concernenti rispettivamente la
riconsegna alla farmacia delle ricette mancanti della firma del medico
per la regolarizzazione e la sottoposizione alla Commissione
farmaceutica aziendale delle ricette mancanti del bollino a lettura
ottica, chiedono che siano interessati l'Osservatorio di cui all'art. 13
e le Commissioni di cui agli artt. 10 e 11 dell'accordo, per gli
interventi di competenza, nel caso di ripetute segnalazioni delle
predette irregolarita'.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.6
La Regione Toscana in relazione all'ex art. 20 D.P.R. 94/89, relativo al
contributo previdenziale dello 0,15% a favore dell'ENPAF; gia' oggetto di
specifica impugnativa da parte della Regione medesima avanti al TAR del
Lazio (ricorso R.G. 1462/89, I Sez.), ribadisce il proprio orientamento
contrario a che tale contributo gravi sul S.S.N., in attesa
dell'emanazione della sentenza di merito.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.7
Le OO.SS. firmatarie del presente accordo ribadiscono, alla luce della
normativa vigente, che errori sulla compilazione della ricetta relativi
alla non corretta indicazione delle note limitative e/o del diritto
all'esenzione dell'assistito sono interamente riconducibili alla
responsabilità del medico prescrittore con esonero di ogni addebito a
carico del farmacista.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.8
Le parti firmatarie del presente accordo concordano sulla opportunita'
che attraverso un provvedimento legislativo venga disciplinato il
Servizio di Guardia Farmaceutica sul territorio nazionale con
particolare riferimento alle farmacie rurali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
In relazione all'art. 2, comma 3, del presente accordo, le Parti
concordano che qualora sorga contestazione tra farmacie e aziende in
merito alla distribuzione dei prodotti in assistenza integrativa, nella
valutazione da parte della Commissione Farmaceutica devono essere
comparati i costi e la qualita' delle prestazioni rese dalle farmacie con
quelli delle strutture delle Aziende, in cui vanno ricompresi gli oneri
relativi al personale impegnato dalla fase di acquisto alla
distribuzione, allo stoccaggio, alle procedure di gara nonché agli oneri
correlati, quali premi incentivanti etc.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2
Le parti firmatarie del presente accordo dichiarano la loro disponibilit
a' affinche' la rappresentativita' numerica delle farmacie pubbliche e
private negli Organi collegiali di cui all'accordo resti invariata anche
a seguito di modifiche dello scenario associativo attuale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3
Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni interpretative ed
applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da
provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura ecc., i quali
incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale
risulta dall'accordo siano demandate all'Osservatorio nazionale di cui
all'art. 13. Nelle more dell'attivazione dell'Osservatorio medesimo le
parti s'impegnano ad attivare apposito tavolo al fine di dare soluzioni
applicative ed interpretative all'Accordo stesso, alla luce di quanto
previsto nella presente dichiarazione.