ART. 1
Delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali e Regionali
- Le commissioni Farmaceutiche Aziendali e Regionali, costituite in
conformita' al disposto degli artt. 10 e 11 dell’Accordo nazionale per la
disciplina dei rapporti con le farmacie, hanno sede rispettivamente
presso:
- ogni Azienda o, nel caso di Consorzio di Aziende costituite
nell’ambito della stessa provincia, nel luogo indicato nella delibera di
istituzione;
- ogni Regione, Assessorato alla Sanita'.
- L’incarico di componente, effettivo o supplente delle Commissioni puo'
cessare in qualsiasi momento rispettivamente mediante delibera del
Direttore Generale dell’Azienda interessata ovvero decreto del
Presidente della Giunta Regionale emanati a seguito di specifica,
formale e motivata richiesta della Parte che ha provveduto alla sua
designazione.
- Contestualmente a tale richiesta, la Parte medesima dovra' indicare il
nominativo del nuovo componente effettivo o supplente.
- I componenti, effettivi e supplenti durano in carica per tutto il
periodo di validità del presente accordo.
ART. 2
Funzioni di Segreteria
- Il Segretario delle Commissioni nominato in conformita' al disposto di
cui all’art. 10 dell’Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con le farmacie, partecipa alle sedute senza diritto al voto.
- Il Segretario cura la tenuta del protocollo e del ruolo delle
pratiche sottoposte all’esame della Commissione nonche' dei documenti e
degli atti interessanti la Commissione stessa. Il Servizio farmaceutico
regionale assicura l’attivita' di segreteria della Commissione di cui
all’art. 11 e individua un funzionario responsabile per gli adempimenti
connessi all’attività della Commissione stessa.
- Per ogni pratica iscritta all’ordine del giorno il Segretario o il
Servizio farmaceutico regionale, sulla base della documentazione in
atti, predispone un completo resoconto che viene inviato ai membri
unitamente alla convocazione.
ART. 3
Compiti delle Commissioni Farmaceutiche Aziendale e Regionale
- La Commissione Farmaceutica Aziendale ha competenza a pronunciarsi in
merito ad ogni irregolarita' ed inosservanza all’Accordo (e/o accordo
regionale di competenza) ed a decidere, in via definitiva, in ordine
alla convalida del pagamento o all’annullamento totale o parziale delle
ricette sottoposte al suo esame in relazione a quanto previsto dall’art.
4 dell’Accordo Nazionale.
- La Commissione Farmaceutica Regionale ha competenza a risolvere le
difformita' interpretative che possono insorgere in ordine
all’applicazione del presente Accordo; a formulare proposte per quanto
concerne gli indirizzi ed il coordinamento dell’assistenza farmaceutica
regionale; a individuare i temi per l’aggiornamento professionale di
categoria; a pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi prodotti avverso
i provvedimenti adottati, in prima istanza, dalle Commissioni Aziendali.
ART. 4
Riunioni delle Commissioni
- Le riunioni delle Commissioni Aziendali hanno luogo di norma presso
le sedi indicate nella delibera di istituzione delle Commissioni stesse.
- Le riunioni delle Commissioni Aziendali e Regionali sono convocate
dai rispettivi Presidenti mediante comunicazione ai componenti effettivi
e supplenti almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
- Le riunioni non sono pubbliche, ad esse partecipano i supplenti senza
diritto di voto.
- Il componente effettivo impedito a partecipare alla riunione della
Commissione per la quale ha ricevuto regolare convocazione, deve darne
comunicazione al Presidente, il quale, all’atto di constatazione dei
presenti alla riunione provvedera' alla sua sostituzione con il
supplente, a tutti gli effetti, ivi compreso il diritto di voto.
- Le riunioni delle Commissioni sono valide quando sia presente la
maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente.
ART. 5
Deferimento delle Farmacie alle Commissioni Farmaceutiche Aziendali
- L’Azienda puo' procedere, con istanza su carta libera, al deferimento
della Farmacia alla Commissione Farmaceutica Aziendale, entro 30 giorni
dal momento in cui viene a conoscenza della irregolarita', solo previa
notifica al Titolare o al Direttore responsabile della farmacia stessa,
a mezzo lettera raccomandata a.r., delle inadempienze ed inosservanze
rivelate e contestuale invito a produrre alla stessa Commissione, le
relative controdeduzioni scritte mediante lettera raccomandata a.r.
- L’Azienda con la predetta istanza, trasmette alla Commissione i
documenti necessari per l’istruttoria del caso.
- La segreteria della Commissione accusa ricezione di ogni deferimento.
4. A seguito del predetto deferimento, il Presidente della Commissione
fissa la data della riunione, entro 30 giorni dalla data di ricezione
del deferimento, designando tra i componenti effettivi, almeno 10 giorni
prima della data stessa, un Relatore.
- Le parti possono depositare presso la sede della Commissione o
spedire a mezzo raccomandata a.r., controdeduzioni, memorie, istanze e
documenti fino a 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Le
controdeduzioni, le memorie, le istanze e i documenti depositati dal
Titolare o dal Direttore responsabile della farmacia interessata debbono
essere in regola con le disposizioni di legge sul bollo.
- L’Azienda, il Titolare o il Direttore responsabile della farmacia
interessata vengono preavvertiti, almeno 15 giorni prima, mediante
lettera raccomandata a.r. a firma del Presidente, della data della
riunione con l’indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta nella
quale sarà discussa la pratica; della facoltà di essere sentiti dalla
Commissione, delle modalita' per prendere visione della documentazione in
atti presso la Segreteria, nonche' del termine ultimo per il deposito
presso la sede della Commissione di eventuali ulteriori memorie, istanze
e documenti.
- La Commissione può rinviare l’esame della pratica su motivata
richiesta delle Parti.
- La Commissione sospende l’esame della pratica allorche' sullo stesso
caso sia in corso altro procedimento.
ART. 6
Delibere e verbali
- Le Commissioni deliberano a maggioranza di voti dei presenti.
- In caso di parite' di voti, prevale il voto del Presidente.
- Per ogni riunione e' redatto apposito verbale nel quale sono indicati:
- a) il giorno, mese e anno;
- b) il nome dei componenti effettivi e supplenti presenti;
- c) l’ordine del giorno;
- d) le questioni discusse e le delibere adottate.
- Il verbale di ciascuna riunione e' letto, approvato e sottoscritto da
tutti i componenti effettivi.
ART. 7
Decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale
- La Commissione, esaminati gli atti, i documenti e le produzioni di
parte, ascoltato il relatore nonché, se presenti, il rappresentante
dell’Azienda e il Titolare o il Direttore responsabile della farmacia puo'
adottare:
- relativamente alle ricette, una delle seguenti determinazioni:
- a) annullamento totale o parziale della ricetta;
- b) convalida definitiva del pagamento;
- nei confronti della farmacia, i seguenti provvedimenti:
- a) proscioglimento;
- b) richiamo;
- c) richiamo con diffida;
- d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per
emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi
nell’espletamento dell’attivita' convenzionale;
- e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata
non superiore ad un anno;
- f) risoluzione del rapporto convenzionale.
- Nei confronti delle farmacie, il provvedimento di sospensione di cui
al punto e) può essere commutato dalla Commissione, su richiesta della
farmacia o dell’Azienda, in una trattenuta pari al 10% dell’importo
netto delle forniture corrispondenti al periodo nel quale avrebbe dovuto
aver luogo la sospensione, calcolata sulla media mensile relativa a 12
mesi precedenti a quello della sospensione stessa.
ART. 8
Forma e notifica delle decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale
- La decisione della Commissione deve essere motivata e deve essere
firmata dal Presidente e dal Segretario.
- Il relativo testo, a cura e sottoscritto dal relatore, e' depositato
entro 20 giorni dalla data della riunione ed allegato al verbale della
seduta, di cui forma parte integrante.
- La decisione viene notificata, entro 10 giorni dal deposito, con
lettera raccomandata a.r. a firma del Presidente, all’Azienda ed al
Titolare o Direttore responsabile della Farmacia.
- Qualora la decisione attenga a provvedimenti di cui al comma 16 dell’
art. 10, la notifica deve contenere espresso riferimento alla facoltà di
impugnativa della decisione stessa dinanzi alla Commissione Regionale
nonche', per i provvedimenti di sospensione non cautelare o di
risoluzione del rapporto convenzionale, la data di inizio del
provvedimento adottato calcolata tenuto conto della possibilità di
ricorso alla Commissione Regionale.
ART. 9
Presentazione dei ricorsi alla Commissione Regionale
- Avverso i provvedimenti - indicati all’art. 10, comma 16 dell’Accordo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e adottati
dalla Commissione Farmaceutica Aziendale - e' ammesso ricorso alla
Commissione Regionale entro 30 giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi.
- Il ricorso va inoltrato, con lettera raccomandata a.r., alla
Commissione Farmaceutica Regionale presso l’Assessorato regionale alla
Sanita'.
- Il ricorso deve contenere gli estremi del provvedimento impugnato, i
motivi del ricorso stesso e la sottoscrizione del ricorrente che, nel
caso trattasi di Farmacia, deve essere il Titolare o il Direttore
responsabile della medesima.
- Il ricorso, le memorie, le istanze e i documenti presentati alla
Commissione regionale dal Titolare o dal Direttore responsabile della
Farmacia interessata debbono essere in regola con le disposizioni di
legge sul bollo.
- La Segreteria della Commissione accusa ricezione di ogni ricorso
pervenuto mediante comunicazione al ricorrente.
- La predetta Segreteria invia, altresi', copia di ogni ricorso al
Presidente della Commissione Aziendale ed alla controparte.
- Il Presidente della Commissione fissa la data della riunione entro 45
giorni dalla ricezione del ricorso.
- Le parti possono depositare presso la sede della Commissione memorie,
istanze e documenti fino a 10 giorni prima della data fissata per la
riunione.
- Il Presidente della Commissione, almeno dieci giorni prima della data
stabilita per l’esame del ricorso, designa un Relatore tra i membri.
- Il ricorso della Commissione Regionale ha effetto sospensivo del
provvedimento impugnato, fatta eccezione per la sospensione cautelare
che e' immediatamente esecutiva.
ART. 10
Notifica data riunione della Commissione Regionale
- Il Presidente della Commissione comunica all’Azienda, al Titolare o
al Direttore Responsabile della farmacia interessata, a mezzo lettera
raccomandata a.r., almeno 15 giorni prima della riunione, l’indicazione
del luogo, giorno ed ora della seduta nella quale sara' discussa la
pratica precisando che é in loro facoltà di essere sentiti dalla
Commissione, la modalita' per prendere visione della documentazione in
atti presso la Segreteria, nonché il termine ultimo per il deposito
presso la sede della Commissione di eventuali ulteriori memorie, istanze
e documenti.
- La Commissione puo' rinviare l’esame della pratica su motivata
richiesta delle Parti.
ART. 11
Decisioni della Commissione Regionale
- La Commissione, in ordine ai ricorsi, ha facolta' di confermare,
riformare, annullare i provvedimenti adottati dalle Commissioni
Aziendali.
- Il giudizio della Commissione e' definitivo.
ART. 12
Forma e notifica delle decisioni della Commissione Regionale
- La decisione della Commissione Regionale deve essere motivata e deve
essere firmata dal Presidente e dal funzionario facente funzione di
Segretario.
- Il relativo testo, a cura e sottoscritto dal Relatore, deve essere
depositato entro 30 giorni dalla data della riunione e allegato al
verbale della seduta, di cui forma parte integrante.
- La decisione medesima viene comunicata, con lettera raccomandata a.r.
a firma del Presidente, all’Azienda ed al Titolare o al Direttore
responsabile della farmacia e portata a conoscenza del Presidente della
Commissione Aziendale.
Il testo integrale della Nuova Convenzione