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Regolamento
per l’uso della saletta riunioni dell’Ordine
dei Farmacisti di Mantova |
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Art.1
Si
intende con "saletta riunioni" dell’Ordine dei Farmacisti di Mantova
il locale sito in Via Imre Nagy 58 al piano semi-interrato. Il locale è in
locazione e gli arredi presenti sono di proprietà dell’Ordine, ad esclusione
dell’armadietto della biblioteca e del suo contenuto che sono di proprietà
dell’Associazione Giovani Farmacisti di Mantova. Tale locale è di norma
tenuto chiuso a chiave. Le chiavi sono tenute dal personale della Segreteria
dell’Ordine, dal Presidente dell’Ordine e da un membro del Consiglio
Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti indicato dal Presidente stesso.
Art.2
La
saletta riunioni è destinata alle riunioni del Consiglio Direttivo, del
Collegio dei Revisori dei Conti, alle Assemblee ordinarie e straordinarie degli
iscritti. La saletta viene inoltre utilizzata dal personale e dai membri del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti per ogni attività
relativa alle funzioni e ai servizi dell’Ordine e ai servizi di segreteria.
Art.3
La
saletta riunioni è anche sede della Biblioteca dell’Associazione Giovani
Farmacisti di Mantova; l’accesso a tale servizio è consentito negli orari di
apertura della segreteria dell’ordine e le modalità di accesso sono sancite
da un apposito regolamento dell’Associazione stessa.
Art.4
Le
Associazioni di categoria e le Associazioni non a fini di lucro possono chiedere
l’uso saltuario della saletta riunioni facendone annualmente richiesta scritta
al Presidente dell’Ordine. Il Presidente dell’Associazione richiedente deve
risultare iscritto all’Albo dei Farmacisti di Mantova.
La
domanda deve essere firmata dal Presidente dell’Associazione che fa richiesta,
che deve indicare contestualmente un eventuale delegato per il ritiro delle
chiavi; tale persona deve essere socia dell’Associazione che presenta la
domanda e iscritto all’Albo. Nella domanda deve essere espressamente indicata
l’accettazione del presente Regolamento. Tale richiesta va rinnovata entro il
mese di Marzo di ogni anno.
Art.
5
Il
Presidente dell’Ordine, sentito il parere del Consiglio, accetta o respinge
tale domanda entro 60 giorni dalla data della stessa.
Art.
6
Se
la domanda è stata accettata, ogni volta che l’associazione intende usufruire
della saletta ne deve fare richiesta telefonica alla Segreteria dell’Ordine
almeno 7 giorni prima. Entro due giorni il personale della segreteria informa
della richiesta il Presidente dell’Ordine, o in sua assenza il
vice-presidente, e accerta la disponibilità della saletta. Trascorsi i due
giorni è compito del richiedente ricontattare la segreteria per avere risposta.
In
caso di risposta positiva, il giorno stesso per il quale è richiesto l’uso
della saletta il Presidente dell’Associazione richiedente o il delegato
indicato nella domanda di cui all’Art.4 potranno ritirare la chiave presso la
Segreteria dell’Ordine, negli orari di apertura, firmando una apposita
ricevuta. Le chiavi dovranno essere riconsegnate tassativamente alla segreteria
il giorno successivo a quello della consegna. Nel caso la segreteria fosse
chiusa le chiavi dovranno essere consegnate al Presidente dell’Ordine entro
gli stessi termini. Nel caso il giorno richiesto per l’uso della saletta sia
festivo, le chiavi della saletta potranno essere prelevate il primo giorno
precedente non festivo e comunque riconsegnate tassativamente alla segreteria e
al Presidente dell’Ordine il giorno successivo all’utilizzo della saletta.
Art.7
Il
Presidente dell’Associazione richiedente è responsabile dell’uso della
saletta, del suo stato e del suo contenuto per tutto il tempo che ha in consegna
le chiavi.
Art.8
Gli
usi previsti all’Art.2 sono prioritari rispetto ad ogni altro uso e possono
portare ad una revoca della disponibilità anche senza preavviso.
Art.9
La
domanda di uso saltuario di cui all’Art.4 ha validità fino al marzo
successivo all’anno della richiesta. L’accettazione della domanda può
essere revocata dal Consiglio Direttivo dell’Ordine in caso di: non rispetto
del presente regolamento, condotta non conforme alla deontologia professionale e
al codice civile, danneggiamento al locale e alle suppellettili. Il Presidente
dell’Ordine può temporaneamente sospendere l’uso della saletta per gravi
motivi, in attesa delle decisioni del Consiglio Direttivo.
Art.10
Il
personale di segreteria si serve di una agenda, o similare, per verificare la
disponibilità della saletta. Su tale agenda verrà di volta in volta apposta la
firma per ricevuta di chi ritira le chiavi come previsto dall’Art.6, la data e
l’ora e successivamente verrà annotata la riconsegna delle chiavi con
verifica dello stato del locale.
Art.11
E’
espressamente vietato fare copia delle chiavi della saletta senza autorizzazione
scritta del Consiglio Direttivo. La mancata osservazione di questa norma
determina l’avvio di un procedimento disciplinare da parte del Consiglio
dell’Ordine a carico del Presidente dell’Associazione richiedente o del
delegato indicato nella domanda d’uso saltuario.
Art.12
L’uso
della saletta per quanto indicato negli art. 4 e successivi ha carattere
saltuario e non comporta acquisizione di alcun diritto.
Art.13
Il
presente regolamento è depositato presso la segreteria dell’Ordine dove ogni
iscritto all’Albo può prenderne visione, eventuali copie sono soggette ai
diritti di segreteria.
Art.14
Un
uso improprio della saletta riunioni può configurare un reato perseguibile
dall’Autorità Giudiziaria secondo le leggi vigenti.
Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine in data 24 Gennaio 2000.