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Ordine dei Farmacisti della Provincia di Mantova |
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REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL D.Lgs.
196/2003.
Il Consiglio Direttivo
Premesso che :
- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una
disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni
su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei
tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti
che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite
nei singoli casi;
- il medesimo articolo 20, comma 2, prevede
che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i
soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le
relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per
caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati
sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza
ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri
o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche
di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non
richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del
citato articolo 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di
natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g);
- l'articolo 20, comma
4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e
integrata periodicamente;
Viste le restanti
disposizioni del Codice;
Considerato che
possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le
operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o
volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di
interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da
diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie
detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione e la
diffusione;
Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato, quelle effettuate dall’Ordine ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi e di raffronto;
Ritenuto altresì di
indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che l’Ordine deve
necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse
pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
Considerato che per
quanto concerne tutti i trattamenti di cui al presente regolamento è stato
verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22
del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle
finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il
perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per
legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le
medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
Visto il
provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30
giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);
Vista l’autorizzazione generale del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/05 relativa al trattamento dei dati a carattere giudiziario;
Acquisito in data 28 febbraio 2007 il parere del
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma
1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerata la necessità di dare a detto regolamento la
più ampia diffusione nell'ambito della categoria attraverso la pubblicazione
anche nel sito Internet dell’Ordine;
Rilevato che il
presente atto non comporta impegno di spesa e, pertanto, non ha rilevanza sotto
il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la
sua diffusione.
Delibera
di adottare il seguente regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati
personali:
REGOLAMENTO PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI IN ATTUAZIONE DEL D.Lgs. 196/2003.
Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento è adottato in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili all’Ordine per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico espressamente individuate dalla legge.
Art. 2
Individuazione
dei tipi di dati e di operazioni eseguibili
In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, gli allegati che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 6, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D. Lgs. 196/2003.
I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente Regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.
Le operazioni di raffronto e comunicazione individuate nel presente Regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
I raffronti effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento sono ammessi esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che li prevedono.
Sono inutilizzabili i dati
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del D. Lgs. 196/2003).
Art. 3
Riferimenti normativi
Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle “fonti normative” delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.
Art. 4
Articolazione del Regolamento
Il presente
Regolamento individua i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite
dall’Ordine, seguendo l’elenco della seguente tabella:
|
N° allegato |
Denominazione del trattamento |
|
1 |
Attività relativa alle iscrizioni agli albi |
|
2 |
Attività relativa al procedimento disciplinare |
|
3 |
Attività relativa ai benefici assistenziali e previdenziali a favore
degli iscritti e loro familiari |
|
4 |
Attività conciliativa |
|
5 |
Gestione del contenzioso – attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio e alla difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale dell’Ordine |
|
6 |
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l’Ordine ivi compreso il riconoscimento di benefici |
Art.5
Norma di chiusura
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e, a norma dell’articolo 20 D.Lgs. 196/2003, comma 4, è aggiornato ed integrato periodicamente, adottando adeguate forme di pubblicità
Milano, 03 luglio 2007
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Monica Orlandi) (Dr. Franco Silvestri
ALLEGATO 1
Denominazione del
trattamento
Attività relativa alle iscrizioni agli albi.
Fonte normativa
DLCPS 13 settembre 1946, n. 233 ; DPR 5 aprile 1950, n. 221; Legge 1066/1940; Codice penale; Codice di procedura penale.
Finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento
Iscrizioni, variazioni, cancellazioni e sospensioni dall’albo professionale (articoli 68, comma 2, lettera g e 71 del decreto legislativo n. 196/2003).
Tipi di dati
trattati
Origine |x| etnica
Vita sessuale (soltanto in caso di rettificazione di attribuzione di sesso) |x|
Dati giudiziari |x|
Operazioni
eseguite
Modalità di
trattamento dei dati
Trattamento “ordinario” dei dati
Raccolta: |x| presso gli interessati |x| presso terzi
Elaborazione: |x| in forma cartacea |x| con modalità informatizzate
Raffronti di dati:
|x| con altri
soggetti pubblici o privati: amministrazioni
certificanti ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 445/2000.
Comunicazione:
|x| Ordini e Collegi professionali di destinazione in caso di trasferimento dell’iscritto, Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della Salute in caso di ricorso avverso il diniego di iscrizione o cancellazione.
Sintetica
descrizione del trattamento e del flusso informativo
L’Ordine tratta dati di natura giudiziaria e dati idonei a rivelare le convinzioni politiche e religiose nonché l’origine etnica, ove indispensabili per la gestione e la tenuta degli albi. In particolare i dati idonei a rilevare i dati relativi alle convinzioni politiche, religiose e di origine etnica possono venire in rilievo dalla documentazione prodotta dai profughi o rimpatriati per motivi politici che richiedono l’iscrizione agli albi professionali.
I dati sensibili concernenti la vita sessuale possono venire in rilievo soltanto in relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di sesso, al fine di rettifica da parte dell’Ordine dei dati contenuti per legge nell’albo professionale. I dati giudiziari rilevanti nella gestione e tenuta dell’albo vengono acquisiti successivamente alla presentazione delle domande di iscrizione agli albi e vengono poi esaminati e aggiornati al fine di verificare i requisiti richiesti. I dati giudiziari possono rilevare ai fini della cancellazione dell’iscritto dall’albo e ai fini dell’adozione dei provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine o sanzioni penali da parte dell’Autorità giudiziaria che si ripercuotono sull’attività di gestione e tenuta dell’albo da parte dell’Ordine.
Si effettuano raffronti in particolare con l’Autorità giudiziaria relativamente a quanto dichiarato dall’interessato con riferimento al possesso dei requisiti di onorabilità e moralità.
In caso di trasferimento dell’iscrizione, i dati dell’iscritto contenuti nel Certificato del Casellario giudiziale sono comunicati all’Ordine di destinazione.
In caso di ricorso avverso il diniego di iscrizione o la cancellazione, i dati giudiziali connessi alla perdita dei requisiti di moralità e onorabilità sono comunicati alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della Salute.
ALLEGATO 2
Denominazione del
trattamento
Attività relativa al procedimento
disciplinare.
Fonte normativa
DLCPS 13 settembre 1946, n. 233;
DPR 5 aprile 1950, n. 221; Legge 1066/40; Codice penale; Codice di procedura
penale.
Finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento
Esercizio del potere disciplinare e applicazione delle relative eventuali sanzioni disciplinari d’ufficio, anche a seguito di esposti e segnalazioni nei confronti dell’iscritto o su richiesta del Procuratore della Repubblica o del Ministro della Salute. Applicazione delle misure cautelari nei casi previsti dalla legge (articoli 67 e 71 del decreto legislativo n. 196/2003).
Tipi di dati
trattati
Stato di salute |x| patologie attuali
|x| patologie pregresse |x| terapie in corso
|x| dati
sulla salute relativi
anche a terzi
Dati giudiziari
|x|
Operazioni
eseguite
Modalità di trattamento dei dati
Trattamento
“ordinario” dei dati
Raccolta: |x| presso gli interessati
|x| presso terzi
Elaborazione: |x| in forma cartacea
|x| con modalità informatizzate
Particolari forme di
elaborazione
ٱ Raffronti di dati:
|x| con altri
soggetti pubblici o privati: amministrazioni
certificanti ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 445/2000.
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
|x| Autorità giudiziaria
|x| Commissione
Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della
Salute.
Sintetica
descrizione del trattamento e del flusso informativo
L’Ordine tratta i dati giudiziari degli iscritti agli Albi e quelli sulla salute dei soggetti interessati dagli esposti e dalle segnalazioni ove indispensabili al fine dell’esercizio del potere disciplinare e dell’applicazione di misure cautelari. Comunica tali dati all’Autorità giudiziaria e alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in caso di ricorso.
A tal fine, l’Ordine può acquisire dagli Uffici giudiziari informazioni relative a procedimenti penali in corso, a misure cautelari e a condanne penali eventualmente irrogate.
Lo stato di salute dell’iscritto può rilevare inoltre in caso di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziale.
ALLEGATO 3
Denominazione del
trattamento
Attività relativa ai benefici
assistenziali e previdenziali a favore degli iscritti e loro familiari.
Fonte normativa
DLCPS 13 settembre 1946, n.233 ; Regolamenti dell’Ordine.
Finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento
Corrispondere benefici economici e altri emolumenti (articolo 68, comma 2, lett. g) del decreto legislativo n. 196/2003). Applicazione della disciplina in materia previdenziale e assistenziale(art.112, comma 2, lett. f) d.Lgs 196/03).
Tipi di dati
trattati
Stato di salute |x| patologie attuali
|x| patologie pregresse
|x| terapie in corso |x| dati
sulla salute relativi ai familiari interessati
Operazioni
eseguite
Modalità di trattamento dei dati
Trattamento
“ordinario” dei dati
Raccolta:
|x| presso gli interessati |x| presso terzi
Elaborazione: |x| in forma cartacea
|x| con modalità informatizzate
Particolari forme di
elaborazione
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
|x| Enti e Casse di previdenza e assistenza limitatamente al caso in cui siano diretti erogatori del beneficio
|x| Federazione Nazionale limitatamente al caso in cui sia soggetto erogatore del beneficio
Sintetica
descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati sullo stato di salute vengono acquisiti a seguito della richiesta dei benefici previsti dalla legge presentata dall’interessato o dai loro familiari. Per il riconoscimento di inabilità temporanea assoluta all’esercizio professionale, per l’invalidità assoluta permanente e per la concessione di prestazioni assistenziali l’Ordine raccoglie presso gli interessati i dati sullo stato di salute degli iscritti e dei familiari. I dati sono trattati dall’Ordine, in particolare, per quanto riguarda la verifica del possesso dei requisiti che danno diritto al beneficio. I dati medesimi sono comunicati all’Ente erogatore.
ALLEGATO 4
Denominazione del
trattamento
Attività conciliativa.
Fonte normativa
DLCPS 13 settembre 1946, n. 233.
Finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività di tutela (articolo 71 decreto legislativo 196/2003).
Tipi di dati
trattati
Stato di salute |x| patologie attuali |x| patologie pregresse |x| terapie in corso
Dati giudiziari |x|
Operazioni eseguite
Modalità di trattamento dei dati
Trattamento “ordinario” dei dati
Raccolta: |x| presso gli interessati |x| presso terzi
Elaborazione: |x| in forma cartacea |x| con modalità informatizzate
Sintetica
descrizione del trattamento e del flusso informativo
L’Ordine tratta i dati sanitari e
giudiziari nei limiti dell’effettiva indispensabilità, di cui venga a
conoscenza nell’esercizio dell’attività conciliativa. In particolare dati
sanitari si riferiscono ai pazienti e possono desumersi dal tipo di prestazione
professionale erogata dall’iscritto laddove ci sia in atto una controversia. I
dati giudiziari possono altresì venire in rilievo dalla documentazione prodotta
dalle parti in causa in relazione a vicende o denuncie che rilevano anche sul
piano penale.
ALLEGATO 5
Denominazione del
trattamento
Gestione del contenzioso – attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale dell’Ordine.
Fonte normativa
Codice penale, Codice civile, Codice di procedura civile, Codice di procedura penale, leggi sulla giustizia, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, CCNL del Comparto degli Enti pubblici non economici.
Finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento
Finalità volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (art. 71 d.lgs. 196/2003).
Finalità relative alla gestione del rapporto di lavoro (art.112 d.lgs.196/2003).
Tipi di dati
trattati
Origine |x| razziale |x| etnica
Convinzioni |x| religiose |x| sindacali |x| politiche |x| filosofiche |x| di altro genere
Operazioni
eseguite
Modalità di trattamento dei dati
Trattamento “ordinario” dei dati
Raccolta: |x| presso gli interessati |x| presso terzi
Elaborazione: |x| in forma cartacea |x| con modalità informatizzate
Particolari forme di elaborazione
ٱ Raffronti di dati:
|x| con altri
soggetti pubblici o privati: amministrazioni
certificanti ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 445/2000.
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
Sintetica
descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’interessato ed, eventualmente, anche di informazioni sulla salute relative ai familiari di quest’ultimo è effettuato in relazione ad ogni fattispecie che può dar luogo ad un contenzioso. Tali dati sono trattati nell’ambito di pareri resi all’Amministrazione così come nell’ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio e nelle sentenze anche in materia di rapporti di lavoro. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nella misura in cui ciò sia indispensabile per fornire ai difensori e all’Autorità giudiziaria gli elementi necessari per la tutela degli interessi della difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale ovvero per istruire la pratica relativa ad un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Dietro richiesta dell’Autorità giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui siano in possesso l’Ordine.
ALLEGATO 6
Denominazione del
trattamento
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l’Ordine ivi compreso il riconoscimento di benefici.
Fonte normativa
Codice Civile; L. 20.05.1970, n. 300; d.lgs. 30.03.2001, n. 165; legge 12.03.1999, n. 68 ; D.P.R. 29.10.2001, n. 461; L. 08.03.2000, n. 53 ; D.P.R. 20.10.1998, n. 428; d.lgs. 19.09.1994, n. 626; L. 07.02.1990, n. 19 ; d.lgs. 26.03.2001, n. 151; L. 05.02.1987, n. 49; L. 5.2.1992, n. 104; d.lgs. 30.07.1999, n. 286; L. 14.02.2003, n. 30; L. 11.05.2004, n. 126; L. 24.12.1986, n. 958; L. 06.03.2001, n. 64; D.P.R. 28.12.2000, n. 445; D.P.R. 30.06.1965, n. 1124; L.336/70 CCNL del Comparto degli Enti pubblici non economici; Contratti collettivi integrativi di ogni singolo ente.
Finalità di
rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento
Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, d.lgs. 196/2003) nonché concessioni di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti (art. 68, d. lgs n. 196/2003).
Tipi di dati
trattati
Origine |x| etnica
Convinzioni |x| politiche |x| sindacali |x| religiose |x| filosofiche |x| di altro genere
Stato di salute |x| patologie attuali |x| patologie pregresse |x| terapie in corso |x| dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente
Vita sessuale |x| (soltanto in caso di rettificazione di attribuzione di sesso)
Operazioni
eseguite
Modalità di
trattamento dei dati
Trattamento “ordinario” dei dati
Raccolta: |x| presso gli interessati |x| presso terzi
Elaborazione: |x| in forma cartacea |x| con modalità informatizzate
Particolari forme di elaborazione
ٱ Raffronti di dati:
|x| con altri
soggetti pubblici o privati: amministrazioni
certificanti ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 445/2000.
Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
|x| organizzazioni sindacali (per computare i permessi nonché le trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega);
|x| enti assistenziali, previdenziali, assicurativi ed autorità locali di pubblica sicurezza anche in materia di malattie professionali o di infortuni sul lavoro;
|x| compagnie di assicurazioni su richiesta dell’interessato o qualora sia previsto dal contratto di assicurazione;
|x| Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione di permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive(d.lgs.165/2001);
|x| ARAN con indicazione numerica del personale iscritto alle organizzazioni sindacali;
|x| uffici competenti per il collocamento obbligatorio in relazione all’assunzione di soggetti disabili appartenenti alle categorie protette (l. n. 68/1999);
|x| strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5 l. n. 300/1970 e CCNL);
|x| enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (al fine di gestire la procedura di mobilità);
|x| soggetti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ;
|x| Autorità giudiziaria;
|x| Agenzia delle Entrate nel caso in cui l’Ordine o Collegio o Federazione svolga funzioni di centro di assistenza fiscale;
|x| Organi preposti all’accertamento o al riconoscimento delle cause di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Sintetica
descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento concerne i
dati indispensabili all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro,
a qualunque titolo (comprese le forme di lavoro flessibile, le co.co.co. e le
consulenze), a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di
selezione. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in
caso di rettificazione di attribuzione di sesso. I dati sono oggetto di
trattamento presso l’Ordine, per quanto riguarda la gestione dell'orario di
servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze.
I dati sulle convinzioni religiose
possono rendersi necessari per la concessione di permessi per festività
la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni
religiose. I dati idonei a rilevare le opinioni politiche e sindacali possono
rendersi necessari per esigenze connesse al riconoscimento di permessi e
aspettative. I dati relativi alle convinzioni filosofiche e di altro genere
possono venire in rilievo dalla documentazione connessa all’espletamento del
servizio militare come obbiettore di coscienza ( dati di archivio). I dati
idonei a rilevare l’origine etnica possono avere rilevanza ai fini della
concessione di benefici previsti dalla legge in favore di ex combattenti e
assimilati. I dati idonei a rilevare l’adesione a sindacati possono rivelarsi
necessari per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione
o all’esercizio dei diritti sindacali I dati pervengono su iniziativa dei
dipendenti e/o su comunicazione di terzi (Autorità giudiziaria, ASL, medico
competente per accertamenti di cui al d.lgs. 626/94, Istituti di previdenza e
assicurativi), anche previa richiesta da parte dell’ente. Possono essere
raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente nei soli
casi previsti dalla legge per la concessioni dei benefici previsti. I dati sono
conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini
dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge (gestione
giuridica, economica, previdenziale, pensionistica e assistenziale). Vengono
effettuati raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale
tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di
stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai
sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
Oltre ai casi sopra
indicati i dati sullo stato di salute vengono acquisiti anche attraverso
richieste presentate dall'interessato e/o da terzi. In caso di invalidità
assoluta e permanente, l'interessato viene collocato in pensione e i dati sulla
salute indispensabili all’espletamento delle pratiche pensionistiche vengono
trasmessi all’ente previdenziale di riferimento. Il verbale dell'organo di
consulenza medico-legale viene quindi trasmesso al comitato di verifica delle
cause di servizio che esprime un parere definitivo sulla dipendenza
dell'infermità o lesione da causa di servizio. Il riconoscimento di invalidità
contratta per causa di servizio ha valore di accertamento definitivo per le
richieste di equo indennizzo e di pensione privilegiata. In caso di richiesta
di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi agli enti previdenziali di
riferimento per l'erogazione del trattamento pensionistico.
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