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Regolamento interno dell'AGIFAR Mantova |
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ART.
1
Il Regolamento Interno è uno strumento, a disposizione dell’Agifar Mantova, necessario per uniformare comportamenti e
decisioni, per chiarire situazioni e
procedure, per risolvere problemi e
contenziosi.
ART.
2
Il presidente dell’Agifar Mantova dà mandato a tre
membri, tra gli eletti negli organi
dell’Agifar Mantova (Consiglio Direttivo,
Collegio dei Probiviri, Collegio
dei Revisori dei Conti), di elaborare
una bozza di regolamento. Quest’ultima
dovrà essere completata nel tempo
massimo di trenta giorni e presentata
al Consiglio Direttivo al fine di una
Sua valutazione e di eventuali modifiche.
Una volta redatto il Regolamento, spetta ai Probiviri il compito di
valutare eventuali contraddizioni e/o incompatibilità con lo Statuto.
L’approvazione del Regolamento Interno richiede il
voto favorevole dei due terzi dei membri eletti.
ART.
3
Il Regolamento Interno può essere modificato su richiesta di un terzo degli eletti e comunque in caso di modifiche dello
Statuto. Qualunque socio può richiedere
copia del Regolamento interno e/o dello
Statuto previa richiesta scritta al Presidente
dell’Agifar Mantova.
DELLE
ELEZIONI
ART.
4
Ogni due anni,
entro il mese di Marzo, vengono
indette le elezioni per il rinnovo
delle cariche sociali. L’avviso di
convocazione dell’assemblea deve essere
inviato a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data della
riunione. La data viene stabilita dal
Consiglio Direttivo.
ART.
5
Il rinnovo delle cariche del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Probiviri e
del Collegio dei Revisori dei Conti (Organi
dell’Agifar Mantova) avviene separatamente
per elezione diretta a scrutinio segreto.
I membri eletti nel Consiglio
Direttivo definiscono poi tra loro
le cariche, in base a criteri di attitudine e di disponibilità.
I membri dei
Collegi eleggono al proprio interno il rispettivo Presidente.
ART.
6
Le elezioni si basano su singole candidature. Non sono ammesse candidature di liste. Chiunque tra i soci effettivi può richiedere alla Commissione Elettorale di far parte di una o più liste dei candidati (lista dei candidati al Consiglio
Direttivo, lista dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti, lista dei
candidati al Collegio dei Probiviri).
Sono ammesse
tre deleghe per ogni socio effettivo.
Il diritto di voto attivo e passivo e’ subordinato
al pagamento della quota associativa.
ART.
7
La validità
della votazione in prima convocazione
richiede la maggioranza assoluta degli iscritti, mentre in seconda convocazione non necessita della maggioranza dei soci.
ART.
8
Nella stessa riunione in cui viene fissata
la data di convocazione dell’Assemblea,
il Consiglio Direttivo provvede a costituire la Commissione
Elettorale, composta da tre
membri, di cui uno è il Presidente
uscente dell’Agifar Mantova.
La commissione Elettorale ha il compito di
predisporre le liste dei candidati e può
o esporle all’interno dell’aula di votazione oppure consegnarle ai
votanti in fotocopia.
Alla Commissione Elettorale spetta il compito di controllare la
regolarità della votazione, dello spoglio e di proclamare gli eletti.
La Commissione dirime pure le contestazioni qualora
dovessero sorgere durante le votazioni.
ART.
9
I risultati elettorali sono impugnabili dinanzi al
Collegio dei Probiviri con richiesta scritta entro trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti.
ART.
10
I membri eletti, essendo
soci effettivi, possono essere studenti e laureati in Farmacia e C.T.F..
Sia gli
studenti sia i laureati possono accedere a qualsiasi tipo di carica.
In caso di parità
di voti tra due o più candidati,
saranno eletti il o i candidati più anziani di età.
ART.
11
Il Consiglio Direttivo eletto decide a maggioranza assoluta che tipo di
votazione adottare per la distribuzione delle cariche.
La votazione può
essere variata in funzione del tipo di carica e può essere: a scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano.
In caso di unanimità è ammessa la votazione contestuale di tutte le cariche.
Al medesimo
modo operano il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri per
la nomina del rispettivo presidente.
Non è ammesso
il passaggio da un Organo ad un altro dell’Agifar Mantova di uno o più membri
eletti.
ART. 12
La riunione per la distribuzione delle cariche deve
essere indetta al massimo entro venti giorni dalla data delle elezioni. Il
Presidente dell’Agifar Mantova uscente
presiede tale riunione.
Richiede ai membri eletti le eventuali
disponibilità per qualche incarico
specifico . Ha la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo allargato
uno o più candidati che reputi atti a svolgere un incarico specifico.
Nel caso sia
stata approvata la modalita' di votazione contestuale di tutte le cariche,
questa sara' valida solo se - tra gli eletti del nuovo Consiglio Direttivo - vi
sara' unanimita' nell'assegnazione di ciascuna carica, cioe' , se non
concorreranno due o piu' membri alla stessa carica, o se nessun componente del
Consiglio Direttivo richiedera' la votazione segreta. Rispettati questi
termini, il Presidente uscente dichiarera' assegnate le cariche.
Lo stesso
criterio si applica per i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
La
distribuzione delle cariche all’interno dei singoli Organi dell’Agifar Mantova
può avvenire anche con modalità diverse tra un Organo ed un altro.
Durante l’assegnazione
delle cariche non è ammessa la
candidatura a più incarichi. In
particolare, se due o più membri
concorrono per la stessa carica, sarà
obbligo del Presidente uscente effettuare la votazione a scrutinio
segreto. Coloro che risulteranno perdenti andranno ad occupare i posti rimasti
vacanti.
Il membro che svolgerà la funzione di presidente dell’Agifar Mantova non è ricandidabile
a tale carica per più di due mandati
consecutivi.
La riunione per la distribuzione delle cariche nel Consiglio Direttivo e nei due Collegi è
valida solo in presenza di almeno i 2/3 dei membri eletti in
ogni singolo Organo dell’Agifar Mantova..
Gli assenti
possono essere
rappresentati per delega.
ART.
13
Se un membro compie il trentottesimo anno di età durante il mandato biennale, viene a cessare
l’eleggibilità del candidato, che decade automaticamente dalla carica e
la sua condizione di socio, che
diviene così Sostenitore.
A seconda della
carica sociale di tale membro, il Consiglio Direttivo o il Collegio dei
Revisori dei Conti oppure il Collegio dei Probiviri potranno, a loro
discrezione, sostituirlo con il primo dei non eletti nelle rispettive liste.
Inoltre, nel
caso che uno dei membri eletti, dopo
qualche mese si renda conto di non essere adatto alla carica che occupa, oppure nell’ipotesi che dimostri scarsa
attitudine a svolgere quel determinato incarico, il Consiglio Direttivo,
sentito il Collegio dei Probiviri,
può decidere a maggioranza assoluta di conferire a tale membro una
carica diversa, determinando in tal
modo una ridistribuzione delle cariche all’interno
rispettivamente del Consiglio Direttivo o di uno dei due Collegi.
ART. 14
In caso di dimissioni, per una qualsiasi ragione,
di uno dei membri eletti, a
seconda dell’appartenenza del dimissionario al Consiglio Direttivo o ad uno dei due Collegi, i membri rimanenti possono decidere di sostituirlo con il primo dei
non eletti.
In caso di
dimissioni del Presidente dell’Agifar Mantova o di decadenza dalla carica che
occupa per raggiunti limiti di eta’, il Vicepresidente piu’ anziano di eta’ ha
il dovere di svolgere le funzioni proprie della presidenza fino a scadenza
naturale del mandato biennale.
Ha inoltre
l’obbligo di verificare l’opportunita’ di effettuare una redistribuzione delle
cariche ed eventualmente di integrare nel Consiglio Direttivo il primo dei non
eletti.
Entrambe queste
operazioni richiedono votazione a maggioranza assoluta tra i membri del
Consiglio Direttivo.
ART.
15
E’ ammessa durante il mandato biennale la rotazione
delle cariche, purché all’interno di ogni
singolo Organo dell’Agifar Mantova.
Tale decisione deve avvenire con voto favorevole dei
due terzi dei membri eletti di ogni
rispettivo organo.
DELL’ASSEMBLEA GENERALE
ART.
16
L’Assemblea Generale, costituita da tutti i soci dell’Agifar
MN, ha il compito di rinnovare le
cariche sociali. Approva annualmente
in via ordinaria il bilancio e la quota
associativa proposta dal Consiglio
Direttivo.
ART.
17
Oltre che in via Ordinaria, l’Assemblea può essere convocata anche in
via Straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli
associati che dovranno presentare al
Consiglio Direttivo le firme e l’ordine del giorno.
ART.
18
Spetta all’Assemblea Generale approvare lo scioglimento dell’Associazione
e le modifiche dello Statuto. In tal
caso, per la validità dell’assemblea è
necessaria la presenza di almeno i due
terzi degli associati e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti,
sia in prima che in seconda convocazione.
Le modifiche di Statuto, studiate dal Consiglio
Direttivo allargato, devono essere inviate ai soci, unitamente all’avviso di convocazione per l’Assemblea
Straordinaria, almeno quindici
giorni prima della
riunione.
ART.
19
I componenti dell’Assemblea Generale hanno la
facolta’ di presentare proposte e/o
richieste per iscritto al Consiglio Direttivo
che ne valuterà la
possibilità di attuazione.
DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.
20
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni
ed è costituito da un presidente, due vicepresidenti, un segretario, un tesoriere e quattro
consiglieri.
ART.
21
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e il
Consiglio Direttivo allargato ai Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei
Conti.
Dirige l’attività
dell’Associazione e dispone l’esecuzione di quanto deliberato dal
Consiglio Direttivo e dall’Assemblea Generale.
Ha la facoltà di avvalersi di persona di Sua
fiducia, quale collaboratore, da scegliersi tra i membri eletti. Il Presidente ha la possibilità di delegare
per iscritto uno o più tra i membri eletti,
meglio se Vicepresidente o Consigliere,
relativamente a compiti di particolare specificità. La delega ha validità sino a che non viene
revocata per iscritto dal Presidente stesso,
oppure fino al momento in cui rimane in carica il Presidente che l’ha
conferita.
La facoltà
di delega è esclusiva della carica di Presidente.
Il Presidente
ha, inoltre, la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo, come numero
massimo, due soci quali delegati nazionali dell’Agifar Mantova. Ciascun
delegato deve esibire agli atti della
Fenagifar la delibera consigliare di nomina.
ART.
22
In
assenza del Presidente spetta ad uno dei Vicepresidenti
di sostituirlo, generalmente al più anziano di età. Essi hanno anche il compito di tenere i rapporti con la stampa
e, insieme al Consiglio Direttivo, con l’Ordine Provinciale, con l’Associazione Titolari e con le altre Agifar nazionali. Ad uno dei Vicepresidenti spetta la
funzione di controllo sull’attività del
Segretario.
ART.
23
Il Segretario provvede a redigere il registro dei
verbali e a tenere aggiornato il
registro degli iscritti.
Controlla, in concerto con il
tesoriere, i requisiti degli
iscritti: iscrizione all’Albo o ad una
facoltà di Farmacia, età, pagamento della quota associativa.
Nel caso si verifichi non soddisfatto uno solo di
questi requisiti, deve far presente la
situazione al Presidente che deciderà sentito il Consiglio Direttivo.
Prima delle elezioni il Segretario ha il compito di verificare, sempre in concerto con il Tesoriere, che tutti i componenti della lista dei
candidati possiedano i summenzionati
requisiti.
ART.
24
Il Tesoriere,
oltre a riscuotere la quota associativa, annotandone il pagamento sul registro dei soci, e i contributi dei sostenitori, gestisce dal punto di vista
economico l’Associazione.
Spetta al Tesoriere aprire conti correnti, stendere bilanci, informare sulle condizioni economiche dell’Associazione il
Consiglio Direttivo, autorizzare ogni
tipo di spesa ordinaria.
In concerto con i Revisori dei Conti, ogni sei mesi circa sottopone al Consiglio
Direttivo il rendiconto della gestione economica.
Il Tesoriere
deve depositare presso la sede dell’Associazione il rendiconto ed il bilancio
preventivo entro i 15 giorni precedenti l’Assemblea Generale Ordinaria, in modo
da poter essere visionati liberamente da ciascun associato. Durante tale
Assemblea propone i bilanci consuntivo e preventivo.
ART.
25
All’inizio del mandato, il Consiglio Direttivo allargato
studia e predispone le iniziative culturali, professionali e ricreative
da sviluppare nel corso del mandato biennale. Può anche richiedere ai
membri o ai soci disponibili di
svolgere attività giornalistica. Eventuali scritti devono comunque essere
vagliati e autorizzati dal Consiglio Direttivo prima di essere pubblicati.
ART.
26
Qualora il Consiglio direttivo debba prendere
decisioni di notevole portata per l’Agifar Mantova o debba decidere su
questioni particolari e delicate, può
richiedere per iscritto a tutti i soci un parere attraverso un referendum
propositivo. Questo può avvenire
durante un’Assemblea Straordinaria, per
posta o per via telematica. La decisione finale spetta, comunque,
al Consiglio Direttivo allargato
con voto favorevole dei due terzi dei membri eletti.
ART.
27
Per ciò che riguarda la qualifica di Benemerito, il Consiglio Direttivo deve decidere all’unanimità di consegnare
il riconoscimento di Benemerito ad
uno o più professionisti che si siano
contraddistinti per capacità e per impegno nel campo professionale attinente
alla Farmacia, per equità e per onestà di comportamenti e di giudizio,
per ricchezza morale.
ART.
28
Durante le riunioni del Consiglio Direttivo, a seguito di ogni deliberazione, le votazioni avvengono di norma per voto
palese a maggioranza assoluta.
E’ ammesso
il voto per scrutinio segreto, su
richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei membri. Per la validità delle riunioni è necessaria
la presenza di almeno cinque membri.
ART. 29
In caso di tre o più assenze ingiustificate alle
riunioni del Consiglio Direttivo allargato
e di fronte ad un comportamento di disinteresse alle iniziative dell’Agifar
MN , il Presidente dell’Associazione ha
il dovere di richiamare l’eletto e
, in caso di recidiva , di ricorrere al Collegio dei Probiviri che
giudicherà come previsto dallo Statuto,
dal presente Regolamento Interno e in
base a linee guida che lo stesso Collegio provvederà ad indicare, con tempi e
modalità concordate con il Presidente dell’Associazione, al Consiglio Direttivo
per una sua valutazione ed approvazione a maggioranza assoluta.
Nel caso che i Probiviri dichiarino tale membro
decaduto dalla carica che occupa, il
Consiglio Direttivo ha la facoltà di
sostituirlo con il primo dei non eletti
e di effettuare una ridistribuzione delle cariche, sempre in funzione della
carica sociale occupata dal membro decaduto.
DEL
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 30
Il Collegio dei Probiviriè composto da tre
membri, di cui uno assume le funzioni di Presidente. Ad Esso compete l’officio di dirimere tutte
le controversie interne ai soci, tra i
soci e l’Associazione e i suoi organi.
Deve decidere sui ricorsi presentati dagli associati in relazione a
delibere adottate dal Consiglio direttivo,
ai procedimenti e ai risultati elettorali, a delibere di non ammissione o di espulsione di soci. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di
intervenire anche nel caso che si verifichino forme di ingerenza o di pressione
interne e/o esterne da parte di
chiunque, singolo o forma
associativa, e a qualsiasi titolo nei riguardi dell’Agifar MN e/o
dei Suoi soci.
ART.
31
I Probiviri giudicano, rispettando il principio del contraddittorio, in base ad equità senza formalità di
procedura con lodi inappellabili redatti
per iscritto e notificati a cura del Consiglio Direttivo. Il tutto salvo le riserve di legge a favore
dell’Autorità Giudiziaria.
ART.
32
E’ dovere
dei Probiviri essere presenti alle riunioni del Consiglio Direttivo allargato
ed è auspicabile la loro presenza anche alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Questo per la funzione dei Probiviri di
organo tecnico-consultivo, di arbitro amichevole e per la funzione di controllo del rispetto
dello Statuto in primis e del
Regolamento Interno.
ART.
33
Il Consiglio Direttivo può richiedere al Collegio
dei Probiviri di dare un parere su questioni di qualsiasi natura. In caso di richiesta della Presidenza, deve
indicare al Consiglio Direttivo linee guida per la valutazione di quelle
situazioni che rientrano nei compiti propri del Collegio.
Il Collegio dei Probiviri può riunirsi in separata
sede per redigere per iscritto i suoi pareri e i suoi lodi. Inoltre, qualunque
socio, presentando per iscritto
richiesta al Presidente dell’Agifar MN,
può chiedere spiegazioni al Collegio dei Probiviri relativamente al
modus operandi nel redigere i suoi pareri e i suoi lodi; qualora lo ritenga necessario, può anche
richiedere al Presidente dell’Associazione
di verificare il rispetto del principio
del contraddittorio e dell’equità di
giudizio .
DEL
COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI
ART.
34
Il Collegio dei
Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno assume le funzioni di Presidente. Ha il compito di controllare la gestione
dell’Associazione e in particolare la regolarità della stesura dei bilanci,
delle scritture contabili, delle
registrazioni sui libri contabili.
ART. 35
E’ dovere dei Revisori dei Conti essere presenti
alle riunioni del Consiglio Direttivo allargato ed è auspicabile la Loro
presenza anche alle riunioni del Consiglio Direttivo.
ART. 36
Il Consiglio Direttivo può richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti studi sulla programmazione economica
dell’attività dell’Associazione. Il
Collegio può riunirsi in separata sede
e deve redigere per iscritto
quanto richiesto dal Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti hanno anche la facoltà di proporre variazioni ai
programmi del Consiglio Direttivo in base a vantaggi di natura economica.
DEI SOCI
ART. 37
Per essere soci dell’Agifar Mantova occorre versare
annualmente la quota associativa, essere
laureati in Farmacia o in C.T.F. o, per gli studenti, essere iscritti ad una delle facoltà di Farmacia, e non aver compiuto il trentottesimo anno di
età.
La presenza tra
i soci effettivi degli studenti delle suddette facoltà è consentita in misura
non superiore al 30% del totale degli iscritti.
L’aspirante socio può contattare il Consiglio Direttivo per chiedere l’iscrizione oppure,
nel caso ciò non sia sufficiente o nel caso venga respinta verbalmente
la Sua richiesta, deve presentare domanda di iscrizione indirizzata al
Consiglio Direttivo dell’Agifar Mantova
e corredarla con copia in carta
libera del diploma di laurea o di iscrizione ad una facoltà di Farmacia (anche
in fotocopia).
Il Consiglio Direttivo, nel caso che siano rispettati i requisiti formali, deve accettare la domanda di
iscrizione. Può decidere in modo
inappellabile di respingerla, nel caso
che i requisiti di ammissione non siano regolari.
ART. 38
L’iscrizione dà diritto a ricevere gratuitamente
materiale informativo distribuito dalla Fenagifar.
Si ha,
inoltre, l’opportunità di
partecipare a tariffa agevolata alle
iniziative delle Agifar nazionali e di
usufruire delle strutture delle Associazioni.
ART. 39
Gli Associati in regola con le contribuzioni sono
detti Soci Effettivi. Possono essere
studenti o laureati e hanno diritto
di voto attivo e passivo.
Nel caso di
rinnovo dell’iscrizione, il pagamento della quota associativa deve avvenire, al
più tardi, entro il 30 Giugno di ogni anno.
Il Consiglio
Direttivo ha facoltà di deliberare la possibilità di raccolta di nuove
iscrizioni anche oltre questo termine. In tal caso è fatto divieto di prevedere
quote associative ridotte rispetto alla quota annuale stabilita durante
l’Assemblea Generale Ordinaria.
ART. 40
Chiunque versi
un contributo annuo pari almeno alla quota associativa e condivida le finalità
dell’Associazione, è detto Sostenitore.
I soci
effettivi, al compimento del trentottesimo anno di età, diventeranno
Sostenitori e rimarranno tali finchè verseranno un contributo annuo pari almeno
alla quota associativa.
I Sostenitori non hanno diritto di voto nè
attivo, nè passivo. Possono partecipare
alla vita della Associazione ed esprimere il proprio parere sugli
argomenti trattati.
Per i Sostenitori le agevolazioni per manifestazioni
e meeting fuori Mantova sono
subordinate al consenso degli organizzatori.
ART. 41
Sono definiti
Benemeriti coloro
che, per meriti acquisiti durante la loro attività professionale, ricevono tale riconoscimento per decisione
unanime del Consiglio Direttivo.
Possono esprimere il proprio parere su argomenti di
interesse generale. Non hanno diritto
di voto nè attivo, nè passivo.
Non hanno obbligo di versamento della quota
associativa.
ART. 42
La qualifica di socio è rinnovata di anno in anno
tacitamente, salvo dimissioni
presentate entro il primo dicembre dell’anno precedente quello a cui si
riferiscono.
Con l’iscrizione l’associato si impegna a rispettare
lo Statuto e il relativo Regolamento Interno
e a partecipare attivamente alle iniziative dell’Agifar Mantova.
ART. 43
Il Consiglio Direttivo , in caso di morosità, deve
diffidare prima verbalmente e poi per
iscritto l’associato a versare la quota
annuale. Nel caso che l’associato non
provveda al pagamento entro il trenta Giugno,
il Consiglio Direttivo deve comunicare
per iscritto all’interessato la
cessazione della qualità di socio.
Oltre alla morosità, anche i raggiunti limiti di età, le dimissioni, la morte, l’inosservanza
dello Statuto sono cause della
cessazione della qualità di socio.
ART. 44
E’ prevista
anche la sospensione temporanea e
l’espulsione del socio da parte del
Consiglio Direttivo in caso di recidiva
nel ritardato pagamento della quota associativa, di inosservanza dello Statuto
e per gravi ed evidenti motivi pubblici e morali.
ART. 45
La cessazione della qualità di socio non dà diritto a nessun tipo di
rimborso dei versamenti effettuati.
DEL
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 46
Il Patrimonio Sociale è costituito dalle quote
associative annue, dai contributi dei Sostenitori, dagli interessi attivi e
dai beni eventualmente acquisiti. Tutto
ciò costituisce il Fondo Comune che deve essere impiegato esclusivamente per
finalità associative. I creditori a qualsiasi titolo non possono
vantare diritti su di esso.
E’ vietato
distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Le somme versate,
facenti parte del Fondo Comune,
non possono venire liquidate o ripartite tra i soci per i quali il Fondo è indisponibile.
Le quote e i
contributi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte.
ART. 47
In caso di scioglimento della Associazione su proposta del Consiglio Direttivo
allargato, dopo il voto favorevole dell’Assemblea Generale, i beni facenti parte del Fondo Comune dovranno essere devoluti ad altra
Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23
dicembre 1996, n.662, o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DEGLI SCOPI
ART. 48
L’Agifar MN si costituisce non a fini di lucro, ma per migliorare la preparazione culturale
e professionale del laureato e dello studente.
A tal fine si prefigge di organizzare corsi, congressi, seminari
, aggiornamenti e di parteciparvi. Cerca , inoltre , di stimolare la professionalità dei soci,
dei titolari e non titolari di farmacia, utilizzando qualsiasi tipo di iniziativa.
ART. 49
L’Agifar Mantova si prefigge di instaurare e
favorire relazioni di collaborazione tra i soci stessi, con le Agifar nazionali ed europee, promuovendo anche iniziative turistiche, sportive e
ricreative; con le
organizzazioni dei farmacisti
sviluppando anche una funzione propositiva. Dove possibile, l’Agifar
promuove forme di collaborazione con
medici, ospedali, A.S.L. e università al fine di collegare tra loro le organizzazioni
che lavorano direttamente o indirettamente nel campo farmaceutico-
sanitario.
Può, inoltre,
ricercare forme di sponsorizzazione o di sovvenzione presso industrie,
ditte, grossisti, associazioni per il tramite di informatori
medico-scentifici, rappresentanti, soci.
ART. 50
L’Agifar Mantova si prefigge di favorire tra i soci
una conoscenza più approfondita dei problemi locali e nazionali della
categoria.
ART. 51
L’Agifar Mantova provvede a sviluppare gli scopi che
Le sono propri e ad adottare
provvedimenti e norme nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno
mantenendo piena autonomia ed indipendenza nelle iniziative e nelle decisioni,
sviluppando nel contempo con l’Ordine dei Farmacisti di Mantova e/o con
l’Associazione dei Titolari di Farmacia di Mantova forme di collaborazione e,
ove possibile, di complementarietà.
ART. 52
Per quanto non previsto dal presente Regolamento Interno si fa riferimento allo Statuto in primis, al Codice Civile e alle leggi vigenti .