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CODICE DEONTOLOGICO |
TESTO APPROVATO
IL 19/06/2007
TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI
APPLICAZIONE
Art. 1
Definizioni
1. L’Ordine professionale è l’ente pubblico che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza del comportamento degli iscritti.
2. Il Codice deontologico è lo strumento di
riferimento dell’Ordine professionale e raccoglie le norme e i principi posti a
garanzia del cittadino, della collettività e a tutela dell’etica, della dignità
e del decoro della professione del farmacista.
Art. 2
Ambito di
applicazione
1. Tutti i farmacisti iscritti all’Albo sono tenuti
a conoscere e osservare le norme e i principi contenuti nel presente Codice
deontologico ed a tenere sempre, anche al di fuori dell’esercizio della
professione, una condotta consona al proprio ruolo, tale da non portare in
nessun caso discredito alla professione.
TITOLO II
PRINCIPI E DOVERI
GENERALI
CAPO I
DOVERI GENERALI
DEL FARMACISTA
Art. 3
Libertà, indipendenza e dignità della
professione
1. Il farmacista deve:
a)
dichiarare,
al momento dell’iscrizione all’Albo, d’aver letto il Codice deontologico;
b)
rispettare
i principi del giuramento professionale;
c)
operare
in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e
tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita;
d)
osservare
gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall’Ordine di
appartenenza.
2. Al farmacista è vietato porre in essere,
consentire o agevolare a qualsiasi titolo:
a) l’esercizio abusivo della professione;
b) ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui
all’art. 2598 del Codice Civile.
Art. 4
Dovere di collaborazione con
autorità ed enti sanitari
1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario,
collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi
istituzionali.
2. Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione
sanitaria promosse
o organizzate dalle competenti Autorità di concerto con la Federazione
Nazionale degli Ordini dei farmacisti o con l’Ordine provinciale.
CAPO II
OBBLIGHI
PROFESSIONALI DEL FARMACISTA
Art. 5
Distintivo professionale e
camice bianco
1. Nell’attività professionale al pubblico il
farmacista ha l’obbligo di indossare il camice bianco e il distintivo
professionale.
2. Il distintivo professionale può essere utilizzato solo
dagli iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche
o private ove è prevista per legge la figura del farmacista.
3. Il distintivo professionale del farmacista è
quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e
distribuito dall’Ordine provinciale.
4. Il titolare o il
direttore di farmacia pubblica o privata deve curare che il distintivo
professionale e il camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista.
Art. 6
Dispensazione e fornitura dei medicinali
1. La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a
tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del paziente.
2. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale
sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale
obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.
Art. 7
Preparazione galenica di
medicinali in farmacia
1. La preparazione galenica di medicinali è prerogativa
esclusiva del farmacista in farmacia.
2. Il farmacista, nella preparazione dei medicinali in
farmacia, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previste dalla
normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e
sicurezza.
Art. 8
Farmacovigilanza
1. Il farmacista concorre alla tutela della salute
pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza.
Art. 9
Formazione permanente e
aggiornamento professionale
1. La formazione permanente e l’aggiornamento sono
presupposti per garantire l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione
professionale.
2. Il farmacista ha il dovere della formazione permanente
e dell’aggiornamento professionale al fine di adeguare costantemente le proprie
conoscenze al progresso scientifico, all’evoluzione normativa, ai mutamenti
dell’organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.
3. Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di
formazione permanente e aggiornamento professionale alle quali la Federazione
Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o l’Ordine di appartenenza abbiano
previsto la partecipazione.
Art. 10
Uso inappropriato, abuso e
uso non terapeutico dei medicinali
1. Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo,
consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di
altre sostanze farmacologiche e, comunque, l’uso di metodi o prodotti, a fini
di doping.
2. Il farmacista deve vigilare affinché non si
realizzi un uso inappropriato o un abuso di medicinali o di altri prodotti che
possano comportare alterazioni dell’equilibrio psico-fisico del paziente.
3. Il farmacista promuove l’automedicazione responsabile e
scoraggia l’uso di medicinali di automedicazione quando non giustificato da
esigenze terapeutiche.
4. Il farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il
dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abuso o uso non
terapeutico di medicinali.
TITOLO III
RAPPORTI CON I CITTADINI
Art. 11
Libera scelta
della farmacia
1. Al farmacista è vietato porre in essere
iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera
scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall’art. 15 della legge
475/1968.
Art. 12
Attività di
consiglio e di consulenza
1. Nell’attività di consiglio e consulenza professionale il
farmacista garantisce una informazione
sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso
appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti
collaterali e alla loro conservazione.
2. Il farmacista è tenuto ad informare il
paziente circa l’esistenza di farmaci equivalenti.
TITOLO IV
RAPPORTI CON I MEDICI,
I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI
Art. 13
Rapporti con le altre
professioni sanitarie
1. La comunicazione tra i professionisti della sanità si
ispira ai principi del rigore scientifico.
2. Il farmacista, nell’esercizio della professione deve attenersi al principio del rispetto nei confronti degli altri sanitari, favorendo la collaborazione anche al fine di uno scambio di conoscenze e deve astenersi dal criticarne pubblicamente l’operato
Art. 14
Comparaggio e altri accordi illeciti
1. I rapporti con i
sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e
condizionati da interessi o vantaggi economici.
2. Costituisce grave
abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o
veterinarie, anche nell’ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio.
3. Costituisce grave
abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi
tendenti a promuovere la vendita di medicinali finalizzata ad un loro uso
incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un
illecito vantaggio.
Art.
15
Divieto
di accaparramento di ricette
1. Il farmacista non
deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di
prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.
TITOLO V
RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E I
TIROCINANTI
Art. 16
Dovere di
collaborazione
1. Il farmacista deve
tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza
e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
2. Il farmacista che accoglie i tirocinanti, concorre, di
concerto con l’Università e l’Ordine professionale, alla loro formazione,
verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze professionali e
deontologiche.
Art.
17
Controversie
professionali
1. Eventuali divergenze e controversie di natura
professionale, per un tentativo di conciliazione, sono sottoposte alla
valutazione dell’Ordine professionale, prima di adire le vie legali.
Art. 18
Comportamenti non
corretti
1. E’ deontologicamente sanzionabile:
a)
porre
in essere o favorire forme di sfruttamento dell’attività professionale dei
colleghi;
b) indurre i
colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle
disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o in modo non
conforme alla deontologia professionale;
c) porre in
essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di
colleghi o altri lavoratori.
TITOLO VI
RAPPORTI CON L’ORDINE
PROFESSIONALE
Art. 19
Dovere di
collaborazione e comunicazione
1. Il farmacista ha l’obbligo di prestare la massima
disponibilità e collaborazione nei rapporti con l’Ordine professionale.
2. Il farmacista ha l’obbligo di segnalare
all’Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti contrari
alle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione o comunque non
conformi ai principi della deontologia professionale.
TITOLO VII
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE
SANITARIA
Art. 20
Principi
1. La pubblicità della professione di farmacista e
l’informazione sanitaria sono consentite nel rispetto dei principi di
correttezza, veridicità e non ingannevolezza. Contestualmente all’attivazione
della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine
di appartenenza.
2. Il farmacista non
può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni
sanitarie o di strutture sanitarie.
3. Il farmacista non
può accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero
all’esercizio di cui all’art. 5 della Legge 248/2006, negli studi, ambulatori
medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali.
4. La pubblicità della
farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza,
veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell’interesse dei cittadini.
5. E’ conforme alle
norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e
corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché
ai prezzi praticati.
TITOLO VIII
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLA FARMACIA
Art. 21
Principi
1. Sotto il profilo
deontologico, il ruolo di farmacista professionista e di farmacista
imprenditore sono indissociabili.
Art. 22
Organizzazione
dell’esercizio
1. Il titolare o
direttore della farmacia deve curare che l’esercizio sia organizzato in modo
adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio socio-sanitario e
centro di servizi sanitari.
Art. 23
Insegna della
farmacia e cartelli indicatori
1. Salvo specifiche norme derivanti da leggi,
regolamenti e ordinanze, l'insegna della farmacia è obbligatoria e deve
riportare comunque la dicitura “farmacia”.
2. I cartelli indicatori, da intendersi
esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione e la distanza per
raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale,
devono essere installati nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di
pertinenza prevista in pianta organica.
3. I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente
sia la direzione che la distanza della farmacia
Art. 24
Medicinali
soggetti a prescrizione medica
1. Il farmacista deve
respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o
veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
2. Sono fatti salvi i
casi in cui ricorra, ai sensi delle leggi vigenti, lo stato di necessità per
salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona.
Art.
25
Divieto
di detenere e dispensare medicinali non autorizzati
1. Il farmacista non
può detenere né dispensare, né promuovere medicinali industriali non
autorizzati al commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica.
Art. 26
Controllo
sulla ricetta
1. La spedizione della ricetta medica presuppone
certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione
dubbia, il farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto
con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di
collaborazione, per il necessario chiarimento.
2. Il farmacista è
tenuto a verificare che il medico nella prescrizione di preparazioni galeniche
magistrali abbia rispettato i limiti previsti dall’art. 5 della legge 94/1998.
Art. 27
Violazione di
norme convenzionali
1. Il rispetto delle disposizioni di natura
professionale contenute nelle Convenzioni che disciplinano i rapporti tra il
SSN e le farmacie pubbliche e private costituisce per il farmacista preciso
obbligo deontologico che, ove disatteso, forma oggetto di valutazione
disciplinare.
Art. 28
Consegna a domicilio dei medicinali
1. La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a
prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia
avvenuta la spedizione della ricetta originale.
2. Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio
dei medicinali deve garantire che tale servizio sia svolto nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni di
conservazione dei medicinali.
TITOLO IX
ATTIVITA’
PROFESSIONALE NELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA
Art. 29
Principi di
comportamento
1. Il farmacista che esercita la propria attività
nell’industria farmaceutica deve tutelare la propria autonomia e indipendenza
professionale.
Art. 30
Farmacista informatore
tecnico scientifico
1. Il farmacista informatore tecnico scientifico
deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci sulla base di esclusive
valutazioni scientifiche.
TITOLO X
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE
SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE
Art. 31
Rapporti con
gli altri sanitari e colleghi
1. Il farmacista che esercita la professione nelle
strutture sanitarie pubbliche e private deve agire su un piano di pari dignità
e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare
rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei
reciproci ruoli.
2. Nei rapporti con i colleghi di farmacie pubbliche
o private deve favorire lo scambio di informazioni che possano consentire la realizzazione
di un’assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei
luoghi in cui si opera.
Art. 32
Controllo sulla
dispensazione dei medicinali
1. Il farmacista che esercita la professione nelle
strutture sanitarie pubbliche e private deve vigilare scrupolosamente affinché,
ove sia prevista la dispensazione diretta del farmaco al paziente, questa sia
effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall’art.
11. Deve altresì curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta
nominativa per uno specifico paziente con piano terapeutico o in “dose
unitaria”, avvenga, dalle strutture farmaceutiche di propria competenza alle
Unità Operative, sotto il diretto controllo e la personale responsabilità di un
farmacista.
TITOLO XI
ATTIVITA’ PROFESSIONALE NELL’AMBITO DELLA
DISTRIBUZIONE INTERMEDIA
Art. 33
Doveri del
direttore tecnico responsabile
1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia
deve assicurare che tutti i medicinali siano conservati e trasportati nelle
condizioni idonee. Egli garantisce che i medicinali siano ceduti esclusivamente
a soggetti autorizzati alla distribuzione all’ingrosso o alla vendita diretta
di medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all’art. 5 della Legge
248/2006 autorizzati dalla legge.
TITOLO
XII
VENDITA
DI MEDICINALI TRAMITE INTERNET E PRODOTTI DIVERSI DAI MEDICINALI
Art. 34
Vendita
di medicinali tramite internet
1. Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o altre
reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione, sia senza obbligo di
prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della UE e delle
linee guida dell’OMS, fatte salve le specifiche normative nazionali.
Art. 35
Prodotti
diversi dai medicinali
1. Nell’attività di
vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l’obbligo di agire
in conformità con il ruolo sanitario svolto, nell’interesse della salute del
cittadino e dell’immagine professionale del farmacista.
TITOLO XIII
RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE
Art. 36
Riservatezza e
segreto professionale
1. La conservazione
del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a
conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo
giuridico è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere
anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali.
TITOLO
XIV
INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO
Art. 37
Infrazioni al
Codice Deontologico e potestà disciplinare dell’Ordine
1. E’ fatto obbligo agli Ordini di divulgare le
disposizioni contenute nel presente Codice deontologico, di promuoverne la
conoscenza e di verificarne il rispetto.
2. Le infrazioni al presente Codice deontologico
sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell’Ordine di
appartenenza.
3. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica
da parte dell’Ordine nel cui ambito provinciale esercita l’attività
professionale.
4. L’Ordine
professionale può convocare i farmacisti esercenti nell’ambito della provincia
di sua competenza, avendo cura di informare il presidente dell’Ordine presso
cui il sanitario è iscritto.
5. E’ sanzionabile
qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano
l’esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché
di provvedimenti o ordinanze legittimamente emanati dalle competenti autorità
per ragioni di igiene o sanità pubblica.
6. E’ sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza
nell’esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia
causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.